Nuovi corsi conciliatore + specializzazioni in Sicilia orientale

E’ stato varato il nuovo ricco calendari di corsi base e di specializzazione presso le sedi della Sicilia orientale: Palermo, Trapani, Alcamo, Marsala.

I corsi saranno tenuti da docenti altamente specializzati presso le sedi indicate.

I corsi disponibili per le sessioni 2011 sono i seguenti:

1) Corso per mediatore profesionista  di 53 ore conforme al D.M. 180/2010.

2) Corso di specializzazione per mediatori professionisti in responsabilità medica.

3) Corso di specializzazione per mediatori professionisti in successioni ereditarie.

 

A breve pubblicheremo i programmi ed i costi dei corsi. Per informazioni usare il modulo dicontatto del sito oppure il numero verde gratuito 800708090.

Il Conciliatore: peculiarità e formazione di una nuova figura professionale.

La figura del conciliatore così come emerge dall normativa vigente è quella di un professionista con un background giuridico-economico che debitamente formato interviene per una soluzione equitativa delle liti prima del ricorso al giudice.

A tal proposito, ed in attesa di una indicazione di dettaglio del legislatore attraverso i decreti di attuazione, vale la pena di fare una riflessione sull’importanza del momento formativo nella creazione di tale figura professionale che potrebbe assumere un ruolo centrale nell’ambito del progetto di snellimento della giustizia civile lunga e farraginosa del nostro Paese.

Tenuto conto dell’ampiezza della platea di candidati a conseguire l’abilitazione al ruolo di conciliatore (laureati nelle materie giuridiche ed economiche anche triennali: laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche ed equipollenti), appare di fondamentale importanza il momento formativo, chiamato a dare degli strumenti peculiari al conciliatore per lo svolgimento delle sue mansioni.

Le tecniche di negoziazione, di ascolto e sintesi, le esperienze della scuola angosassone (dove da anni esiste la pratica dell’ ADR) appaiono di fondamentale importanza e qualificanti nel bagaglio tecnico culturale di chiunque si voglia affacciare con successo alla carriera di conciliatore.

In tal senso di innestano le proposte e le ragioni di chi, negli ultimi tempi, ha contestato il meccanismo di accesso automatico alla professione di conciliatore dei professionisti iscritti agli albi da almeno 15 anni (avvocati, commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro).

In attesa di un chiarimento legislativo in tal senso, non si può certo censurare l’opinione di chi sostiene che la conoscenza tecnico normativa certamente in possesso di tali figure professionali, possa essere da sola insufficiente ad integrare quella di un conciliatore di successo.

La figura del Conciliatore nelle controversie commerciali e societarie

Nel quadro delle soluzioni alternative alla risoluzione delle liti, la pratica dell’ ADR (dall’inglese alternative dispute resolution) affacciatasi in italia da qualche anno, e comunemente definita Conciliazione, sta assumendo importanza sempre crescente.

Dopo un primo periodo di scetticismo, ed qualche timido interesse degli operatori del settore a partire dagli anni 2006/2007, questa forma di composizione non contenziosa delle controversie è stata prescelta strategicamente dal Ministero della Giustizia, che con il Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010  ha sancità l’obbligatorietà del tentativi di Conciliazione, ponendola come condizione di procedibilità del giudizio civile, al fine di deflazionare il carico degli uffici giudiziari e diffondere la cultura di composizione delle liti con questi mezzi alternativi.

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio nelle seguenti materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisioni
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
  • risarcimento del danno da responsabilità medica
  • risarcimento del danno dadiffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi
  • contratti bancari
  • contratti finanziari

I benefici della conciliazione risiedono nei costi e nei tempi che sono notevolmente abbattuti, e sopratutto nella possibilità che le volontà delle parti, assuma un’importanza preponderante nella soluzione delle liti stesse. Le due parti in causa, debitamente guidate dalla figura del conciliatore, che chiarisca gli aspetti della controversia e li orienti nella ricerca di una soluzione che sia soddisfacente per entrambe, possono dirimere la questione senza dover attendere e sottostare poi ad una decisione autoritativa di un organo terzo (giudice o arbitro).

Il Conciliatore è pertanto prima di tutto un mediatore, che guida le parti e promuove un accordo. Il Conciliatore oltre che ricevere le proposte delle parti, può formularne anche egli una per sintetizzare e porsi come base dell’accordo transattivo tra le parti. Proprio per questa sua natura di organo mediatore, che non emette alcun provvedimento avente autonoma efficacia giuridica, nè prende decisioni, è sembrato lo strumento più concreto ed attraente da offrire agli operatori commerciali, agli imprenditori e alle aziende, per rispondere alla loro costante domanda di giustizia, ma in grado allo stesso tempo di fornire di soluzioni “economiche” ed al passo con i tempi.

La nuova normativa sulla mediazione in materia civile e commerciale

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.

Tipologie di mediazione

Si prevedono, dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione:

• la prima volta alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia;

• la seconda, invece, alla formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia.

I mediatori, vale a dire coloro che, individualmente o collegialmente, svolgono tale attività, non possono adottare decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione. Quest’ultimo potrà svolgersi, su istanza dell’interessato, presso appositi organismi all’uopo abilitati, iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della giustizia.

Rapporti con il processo: la mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell’articolo 5 del d.lgs. n.28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo (tuttavia occorre sottolineare che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza). Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione obbligatoria, che entrerà in vigore decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero il 20 marzo 2011, riguarda, ad esempio, le liti in materia di condominio, successioni ereditarie, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e deve essere all’uopo informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

La mediazione sollecitata dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla mediazione giudiziale.

Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice potrà valutare se formulare l’invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. L’invito del giudice deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario.

L’istituto della mediazione non si applica ai procedimenti elencati nel comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo n.28 del 2010.

fonte: Ministero della Giustizia.

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