La figura del Conciliatore nelle controversie commerciali e societarie
Nel quadro delle soluzioni alternative alla risoluzione delle liti, la pratica dell’ ADR (dall’inglese alternative dispute resolution) affacciatasi in italia da qualche anno, e comunemente definita Conciliazione, sta assumendo importanza sempre crescente.
Dopo un primo periodo di scetticismo, ed qualche timido interesse degli operatori del settore a partire dagli anni 2006/2007, questa forma di composizione non contenziosa delle controversie è stata prescelta strategicamente dal Ministero della Giustizia, che con il Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010 ha sancità l’obbligatorietà del tentativi di Conciliazione, ponendola come condizione di procedibilità del giudizio civile, al fine di deflazionare il carico degli uffici giudiziari e diffondere la cultura di composizione delle liti con questi mezzi alternativi.
Il tentativo di conciliazione è obbligatorio nelle seguenti materie:
- condominio
- diritti reali
- divisioni
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
- risarcimento del danno da responsabilità medica
- risarcimento del danno dadiffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari
I benefici della conciliazione risiedono nei costi e nei tempi che sono notevolmente abbattuti, e sopratutto nella possibilità che le volontà delle parti, assuma un’importanza preponderante nella soluzione delle liti stesse. Le due parti in causa, debitamente guidate dalla figura del conciliatore, che chiarisca gli aspetti della controversia e li orienti nella ricerca di una soluzione che sia soddisfacente per entrambe, possono dirimere la questione senza dover attendere e sottostare poi ad una decisione autoritativa di un organo terzo (giudice o arbitro).
Il Conciliatore è pertanto prima di tutto un mediatore, che guida le parti e promuove un accordo. Il Conciliatore oltre che ricevere le proposte delle parti, può formularne anche egli una per sintetizzare e porsi come base dell’accordo transattivo tra le parti. Proprio per questa sua natura di organo mediatore, che non emette alcun provvedimento avente autonoma efficacia giuridica, nè prende decisioni, è sembrato lo strumento più concreto ed attraente da offrire agli operatori commerciali, agli imprenditori e alle aziende, per rispondere alla loro costante domanda di giustizia, ma in grado allo stesso tempo di fornire di soluzioni “economiche” ed al passo con i tempi.
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